
Cos’è il RENTRI?
Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il nuovo sistema digitale introdotto dal DM 59/2023 per monitorare e gestire il trasporto e il trattamento dei rifiuti in modo più efficace e trasparente.
Il RENTRI sostituisce l’attuale sistema cartaceo e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi ai rifiuti, migliorando la tracciabilità e riducendo gli errori amministrativi.
Rappresenta una delle più importanti novità del 2025 sul lato amministrativo-ambientale poiché, dopo una fase di sperimentazione iniziale, la fase operativa è partita ufficialmente il 15 dicembre 2024, quando si sono aperti i termini per l’iscrizione alla piattaforma online.
Gli obblighi e le scadenze previste dalla nuova normativa cambiano a seconda dell’attività svolta dall'azienda e del numero di dipendenti. In questo articolo li vediamo nello specifico, insieme alle sanzioni stabilite e alle modalità di adeguamento.
Cosa cambia con la nuova normativa?
Con l’introduzione del DM 59/2023, le imprese devono adottare strumenti digitali per gestire la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti, in particolare:
- emissione digitale dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) inizialmente ancora su carta, diventeranno completamente digitali dal 12 febbraio 2026;
- tenuta digitale del registro di carico e scarico dei rifiuti obbligatoria con firma elettronica e file XML;
- elaborazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per la comunicazione annuale sui rifiuti gestiti;
- invio mensile al RENTRI dei dati sui rifiuti gestiti.
Chi sono i soggetti interessati?
Il decreto impone l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) per diverse categorie di soggetti, con tempistiche e requisiti specifici.
Categorie obbligate e scadenze di iscrizione
Nella prima categoria, con obbligo di iscrizione entro il 13/02/2025, rientrano le ditte professionali (trasportatori, impianti di gestione, intermediari di rifiuti) e i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti aziendali (calcolati sull’intera azienda e non per unità locale). Gli obblighi prevedono:
- uso del registro elettronico a partire dal 13/02/2025;
- vidimazione del nuovo registro cartaceo eliminata: dal 13/02/2025 la gestione deve avvenire digitalmente tramite software interoperabile con il RENTRI.
Nella seconda categoria, con obbligo di iscrizione dal 15/06/2025 al 14/08/2025, rientrano i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti aziendali (non per unità locale). Gli obblighi prevedono:
- uso del registro elettronico dalla data di iscrizione;
- uso del nuovo formato cartaceo del registro e dei formulari a partire dal 13/02/2025.
Nella terza categoria, con obbligo di iscrizione dal 15/12/2025 al 13/02/2026, rientrano tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi. Gli obblighi prevedono:
- uso del registro elettronico dalla data di iscrizione;
- uso del nuovo formato cartaceo del registro e dei formulari a partire dal 13/02/2025.
Cosa comporta il mancato adeguamento alla normativa?
Il mancato adeguamento alla nuova normativa sul RENTRI comporta diverse sanzioni amministrative, che variano in base alla gravità dell'infrazione e alla tipologia dei rifiuti coinvolti.
1. Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI / mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI
- Rifiuti non pericolosi: sanzione da €500 a €2.000.
- Rifiuti pericolosi: sanzione da €1.000 a €3.000.
2. Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico
- Rifiuti non pericolosi: sanzione da €2.000 a €10.000.
- Rifiuti pericolosi: sanzione da €10.000 a €30.000.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni in questo caso sono ridotte:
- Rifiuti non pericolosi: da €1.040 a €6.200.
- Rifiuti pericolosi: da €2.070 a €12.400.
3. Trasporto di rifiuti senza il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
- Sanzione da €1.600 a €10.000.
Per i rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista la reclusione fino a 2 anni, ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale.
È dunque fondamentale che le aziende si adeguino tempestivamente alle disposizioni del RENTRI per evitare tali sanzioni e garantire una gestione dei rifiuti conforme alla normativa vigente.
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