Importante svolta dell’Agenzia delle Entrate per il recupero del bonus per le attività di ricerca e sviluppo.
Con la risoluzione n. 100/E dello scorso 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che chi ha avviato attività di ricerca e sviluppo prima del 29 novembre 2008 - e non ha indicato nella relativa dichiarazione dei redditi le spese sostenute a causa di un diniego all’assegnazione delle risorse - possa recuperare il bonus perso.
Le società interessate potranno utilizzare il relativo credito d’imposta già a partire dall’Unico 2012, portandolo in compensazione agli obblighi dichiarativi mediante modello F24.
Il bonus perso è quindi recuperabile.
La decisione dell’amministrazione finanziaria è frutto di una lunga analisi sul caso di un contribuente che aveva presentato il formulario FRS al Centro Operativo di Pescara ma aveva ricevuto un diniego del nullaosta alla fruizione del credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili. Ritenendo di aver perso definitivamente il diritto all'incentivo, il soggetto non aveva indicato nel modello Unico né i costi sostenuti per gli investimenti in attività di ricerca, né l'ammontare del relativo credito di imposta maturato. Ma quando legislatore ha successivamente reperito le risorse per consentire agli esclusi di avere l'incentivo, la mancata presentazione nella dichiarazione dei redditi dei costi sostenuti e dei crediti maturati, non gli ha permesso di avere accesso all’incentivo.
Con questa risoluzione, invece, le società interessate potranno compensare il credito d’imposta per tali investimenti già a decorrere dall’anno 2011, limitatamente alla percentuale massima consentita. Nell'ipotesi in cui gli investimenti realizzati siano in misura inferiore all'importo indicato nel formulario FRS, l'ammontare del credito di imposta cui applicare la percentuale massima dovrà essere calcolato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati.
Fonte: Sole 24 Ore
Importante svolta dell’Agenzia delle Entrate per il recupero del bonus per le attività di ricerca e sviluppo: con la risoluzione n. 100/E dello scorso 19 ottobre, l’Agenzia ha stabilito che chi ha avviato attività di ricerca e sviluppo prima del 29 novembre 2008, e non ha indicato nella relativa dichiarazione dei redditi le spese sostenute a causa di un diniego all’assegnazione delle risorse, possa recuperare il bonus perso.