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Impronta digitale con invio semplificato

Contribuenti con esercizio a cavallo alle prese con le scadenze per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico relativa al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010 e a quelli precedenti.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010 ha individuato le specifiche tecniche per l'adempimento richiesto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, in relazione al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010.

Per estendere la validità dei documenti informatici conservati in modalità sostitutiva, entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative a imposte sui redditi, Irap e Iva, il contribuente o il responsabile della conservazione deve infatti trasmettere per via telematica alle Entrate una comunicazione contenente l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. Per tutti i contribuenti con anno fiscale coincidente con quello solare il primo invio dovrà avvenire entro gennaio 2012, e cioè quattro mesi dopo l'invio della dichiarazione 2011 per i redditi 2010. Al contrario, per i contribuenti con esercizio non coincidente la scadenza sembrerebbe diversificata a seconda delle imposte.

Secondo la circolare del l'agenzia delle Entrate 36/E/2006, in considerazione del possibile disallineamento dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazione dei redditi e Iva, il contribuente, nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, dovrebbe procedere a distinti invii dell'impronta con riferimento alla contabilità conservata rilevante ai fini Iva e quella relativa alle imposte dirette. La dichiarazione relativa a Ires e Irap deve essere infatti spedita entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta e l'invio dell'impronta andrà effettuato sempre entro il quarto mese successivo alla dichiarazione. La dichiarazione Iva va invece presentata in forma autonoma entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso di contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare, si crea un aggravio in termini procedurali per i contribuenti che si sono avvalsi della conservazione sostitutiva, le attività di invio dell'impronta. Tuttavia, il provvedimento del 25 ottobre 2010 sembra legittimare una semplificazione, ancorando l'invio dell'impronta solo al termine fissato per la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, una società con esercizio d'imposta dal 1° luglio al 30 giugno, che effettua archiviazione sostitutiva di documenti rilevanti ai fini delle imposte sul reddito e dell'Iva, presenterà entro il 31 marzo 2011 il modello Unico 2010 relativo al periodo di imposta dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Entro il 31 luglio 2011, e cioè nei quattro mesi successivi, dovrebbe presentare l'impronta relativa alla documentazione alla base di Unico nonché quella utilizzata per l'ultimo modello Iva, relativo all'annualità 2009 spedito entro il 30 settembre 2010.

Analoga semplificazione dovrebbe valere anche per l'invio dei documenti relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2010. La medesima tempistica varrà naturalmente anche per tutti gli altri contribuenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, obbligati tuttavia a presentare la dichiarazione Iva in via autonoma.

fonte: Il Sole 24 Ore - 23 febbraio - M. Mastromatteo, B. Santacroce

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