Via libera alla fatturazione elettronica. Le Pubbliche Amministrazioni saranno obbligate ad accettare solamente le fatture in formato digitale.
Il decreto impone alle amministrazioni l’obbligo di accettare esclusivamente fatture in formato digitale. Il relativo pagamento potrà essere evaso solamente dopo la ricezione del documento in forma elettronica.
I fornitori della Pubblica Amministrazione dovranno obbligatoriamente gestire il ciclo di fatturazione, esclusivamente in modalità elettronica, dall’emissione alla conservazione.
Fatturazione elettronica: cos’è?
La fattura elettronica è un documento in formato elettronico che dovrà essere conservato sia dall’emittente sia dal ricevente, contenente data e firma digitale, garantendo in questo modo tutti i requisiti di autenticità previsti dal Dm 23 gennaio 2004.
Nulla ha a che vedere con il classico invio di file allegati via e-mail, contenenti la fattura in vari formati. Se non viene emessa secondo quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene considerata come una semplice documentazione analogica.
Le pubbliche amministrazioni rientranti nel provvedimento
Nell’articolo 10 del Dl 201/2011 è dettagliatamente precisato quali sono le pubbliche amministrazioni (anche locali) che rientrano nel provvedimento.
Si tratta di tutti i soggetti, anche autonomi che, secondo l'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat.
Le specifiche tecniche
XML, questo è il formato previsto per la fattura. La trasmissione delle fatture avverrà attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’agenzia delle Entrate.
Il documento dovrà contenere, le informazioni obbligatorie per legge, le indicazioni relative al trasmittente con relativo identificativo fiscale, numero di invio e di trasmissione e codice identificativo dell’amministrazione alla quale è destinata.
Tempistica
Gli organismi come ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale avranno a disposizione 12 mesi per organizzare le procedure, mentre 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat. Per quanto riguarda le amministrazioni locali, la data di decorrenza sarà determinata con DM dell'Economia.