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Videosorveglianza nei luoghi di lavoro? Può bastare il consenso dei dipendenti

Videosorveglianza in azienda: sicurezza e privacy

Riprese video nei luoghi di lavoro: ora basta il consenso dei dipendentiL’installazione di sistemi per la videosorveglianza ha assunto negli ultimi anni una grande diffusione, in particolare modo in ambito aziendale per motivi di controllo (accessi, movimentazioni, processi produttivi, ecc,) e di sicurezza (intrusioni, furti, danneggiamenti, ecc.). La sicurezza è diventata un bisogno sempre più forte e sentito nelle aziende.

Finora, però, nessuno aveva mai messo in dubbio che per installare telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro fosse necessario un accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione preventiva della Direzione Provinciale del Lavoro.

Secondo la recente sentenza della Cassazione n.22611/12, per installare sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro è sufficiente che i singoli lavoratori siano d'accordo. Avvisando il lavoratore della presenza di telecamere di videosorveglianza ed ottenendo il consenso alle riprese video, il datore non viola in alcun modo lo Statuto dei Lavoratori e la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha annullato (senza possibilità di rinvio) una multa di 1.200 euro nei confronti della titolare di una società che, in violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta i controlli a distanza sui dipendenti, aveva fatto installare un sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere, due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse.

L'imprenditrice aveva chiesto l’assoluzione sostenendo di aver fatto firmare una liberatoria di consenso ai dipendenti e che in azienda erano presenti cartelli informativi che indicavano la presenza di telecamera di videosorveglianza. Nel cancellare la condanna, la Cassazione ha spiegato che sebbene lo Statuto dei Lavoratori prescriva l’accordo del sindacato per l’installazione di un controllo a distanza, non può essere ignorato il dato obiettivo che, in questo caso, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito.

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